Art. 6-bis sostegni — Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica

Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente: "9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalita' di rilevazione contabile adottata dal contribuente". 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Testo vigente dal 22 maggio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art6bis · fonte del testo