Misure a tutela delle persone con disabilita' ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)). All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;
b)le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021». All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 1 gennaio 2024. 238 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.
Misure a tutela delle persone con disabilita'tolto: Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con disabilita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita'», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile e' acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorita' politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:
tolto: a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilita', anche destinate ad attivita' ludico-sportive;
tolto: b) inclusione lavorativa e sportiva, nonche' per il turismo accessibile per le persone con disabilita'aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art34 · fonte del testo
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