Art. 24-bis sostegni — Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza

((...)) le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al ((31 dicembre 2024)) in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti ((non sono ripetibili)), salvo che nei casi di dolo o colpa grave.

Testo vigente dal 14 maggio 2025

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Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2023 al 14 maggio 2025. 27 parole tolte, 1 parola aggiunta.

tolto: Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2,aggiunto: ... le somme corrisposte al personale medico convenzionatotolto: ... fino al 31 dicembre tolto: 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese aggiunto: 2024 in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscrittitolto: , non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art24bis · fonte del testo