Art. 211 rilancio

(Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari) Ai fini dello svolgimento, da parte del ((Corpo delle capitanerie di porto)) - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere ((dalla data)) di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso ((al medesimo Corpo)), nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, puo' stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche' le condivise modalita' di gestione ((e ogni altra clausola)) ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 ((per l'anno 2020,)) si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte.

(Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari) Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo tolto: della aggiunto: delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere tolto: dal aggiunto: dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti … sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso tolto: alle medesime Forze aggiunto: al medesimo Corpo, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al … il rinnovo, le penali, i termini economici nonche' le condivise modalita' di gestione e tolto: di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 aggiunto: per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art211 · fonte del testo