Art. 7 — Competenze delle province
Le province provvedono al controllo sulle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonche' delle attivita' di utilizzazione dei fanghi, ai sensi del presente decreto.
Testo vigente dal 15 febbraio 1992
