Art. 14 — Registri di carico e scarico
Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura, deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 3 comma 5 della legge n. 475/88;
- a)i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
- b)la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato 1 B;
- c)il tipo di condizionamento impiegato;
- d)i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi. I registri sono a disposizione delle autorita' competenti e deve esserne trasmessa annualmente copia alla Regione ai fini della relazione di cui all'art. 6, comma 5.
Testo vigente dal 15 febbraio 1992
