L'utilizzatore dei fanghi e' tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorita' competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalita' indicate nell'allegato III B: i risultati delle analisi dei terreni; i quantitativi di fanghi ricevuti; la relativa composizione e caratteristiche; il tipo di trattamento subito; gli estremi delle schede di accompagnamento; il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore; i quantitativi di fanghi utilizzati; le modalita' e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99~art15 · fonte del testo