Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:

  • a)l'articolo 4;
  • b)l'articolo 11;
  • c)l'articolo 24;
  • d)l'articolo 25;
  • e)l'articolo 34;
  • f)l'articolo 39, comma 1, lettera b);
  • g)l'articolo 42, comma 1, lettera d). 1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 e' abrogato. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, e' soppressa. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.

Testo vigente dal 8 giugno 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 191/2017

    Illegittimità dichiarata
    14 luglio 2017

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97~art43 · fonte del testo