Art. 26 — null
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2001 al 19 marzo 2005. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nota all'art. 26: - Per il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, vedi note all'art. 6. L'art. 59-bis del succitato regio decreto cosi' recita: "Art. 59-bis. - La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
tolto: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato gia' compiuti;
tolto: b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;95~art26 · fonte del testo
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