La detenzione e l'attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte secondo le modalita' previste nel presente decreto in modo da evitare danni alla salute e all'ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia. L'obbligo di conferimento previsto dal presente decreto non esclude la facolta' per il detentore di cedere gli oli usati ad imprese di altro Stato membro delle Comunita' europee. Sono riconosciute ad ogni effetto del presente decreto le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri delle Comunita' europee alle proprie imprese nazionali per l'attivita' di raccolta ed eliminazione di oli usati. L'importazione e l'esportazione degli oli usati e' soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale.

Testo vigente dal 15 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;95~art2 · fonte del testo