Art. 1 — Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
- a)Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui ero inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.
- b)Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonche' il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
- c)Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.
- d)Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.
- e)Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.
- f)Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti.
Testo vigente dal 15 febbraio 1992
