Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti all'esecuzione degli Accordi. Alla spesa occorrente sara' provveduto con le entrate derivanti dagli Accordi medesimi.

Testo vigente dal 23 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;947~art2 · fonte del testo