L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ((...)) provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio. Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attivita', ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonche' quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarita' di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.

Testo vigente dal 18 agosto 2015

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2011 al 18 agosto 2015. 9 parole tolte.

L'Autorita' per l'energia elettrica e il gastolto: , sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,aggiunto: ... provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93~art32 · fonte del testo