Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 281 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: In caso di insorgenza o diffusione in un Paese terzo di una malattia, che deve essere notificata alle Comunita' ovvero una zoonosi, o altra malattia o causa che possa costituire un pericolo grave per gli animali o per la salute umana, oppure motivo grave di polizia sanitaria, il Ministero della sanita' chiede alla Commissione di adottare senza indugio una delle seguenti misure:
tolto: 1) sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso del Paese terzo di transito;
tolto: 2) fissazioni di condizioni particolari per gli animali e per i prodotti provenienti dal territorio del Paese terzo in questione o da parte di esso. Se in occasione dei controlli veterinari previsti al capo II e al capo III risulta che una partita di animali o di prodotti puo' costituire pericolo per la salute umana o per gli animali il responsabile del posto di ispezione frontaliero adotta immediatamente le seguenti misure:
tolto: a) sequestro e distruzione della partita, con spese a carico dell'importatore del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato;
tolto: b) immediata informazione sulle constatazioni fatte e sull'origine degli animali o dei prodotti agli altri posti di ispezione frontaliero ed al Ministero della sanita' che lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri. Per i prodotti per cui non sono state stabilite norme armonizzate di importazione e per gli animali, il Ministero della sanita', se ritiene necessaria l'adozione di misure di salvaguardia promuove l'intervento della Commissione e, ove questa non si pronunci o non abbia investito il Comitato veterinario permanente entro i termini prescritti, puo' adottare misure cautelari informandone, senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art35 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.