Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1948 al 16 dicembre 2010. 256 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai funzionari a riposo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e delle altre Amministrazioni, iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei lavori pubblici, per l'esecuzione dei collaudi per conto del Ministero medesimo e' corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto, di compensi unitari nella misura stabilita al successivo art. 2. Tale numero sara' determinato su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incombenti. Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la complessita' e quantita' delle riserve o per altre cause accertate, potra' essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un numero maggiore di compensi unitari. Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza, gli ex impiegati predetti, oltre alle diarie e alle indennita' di viaggio e di soggiorno stabilite per i funzionari attivita' di servizio, di grado pari a quello da essi ricoperto al momento del collocamento a riposo, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo art. 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente indispensabile all'espletamento dell'incarico. Il numero complessivo dei compensi che puo' essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non deve superare le sessanta unita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;926~art1 · fonte del testo
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