Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 6 settembre 2003. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I dati e le informazioni relativi alle notifiche possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati forniti. A tutela della riservatezza delle imprese e dei diritti di proprieta' intellettuale chiunque ha accesso agli atti di notifica e' tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza. Il notificante puo' indicare quali siano le informazioni contenute nelle notifiche la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione competitiva e quali siano le informazioni da considerare riservate. In tali casi deve essere fornita una giusitificazione verificabile. Non possono considerarsi riservate le seguenti informazioni, se fornite conformemente agli articoli 5 e 11:
tolto: a) la descrizione dell'OGM o degli OGM, il nome e l'indirizzo del notificante, lo scopo dell'emissione e la localita' dell'emissione;
tolto: b) i metodi e i piani per la sorveglianza dell'OGM o degli OGM e per gli interventi di emergenza;
tolto: c) la valutazione degli effetti prevedibili, in particolare degli effetti patogeni e/o perturbatori dell'ambiente. Il Ministero della sanita' che ha ricevuto la notifica, previa consultazione del notificante, decide sentita la commissione di cui all'art. 7, quali informazioni debbano essere considerate riservate ed informa il notificante della sua decisione. Se per qualsiasi motivo il notificante ritira la notifica va rispettata la riservatezza delle informazioni fornite. Se in un momento successivo il notificante rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate ne informa il Ministero della sanita'. Le informazioni giudicate riservate possono essere comunicate solo alla commissione delle Comunita' europee nonche', in caso di procedure amministrative o giudiziarie che siano avviate al fine di controllare l'emissione deliberata di OGM, alle persone direttamente interessate in tali procedure.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;92~art18 · fonte del testo
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