Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 6 settembre 2003. 331 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Dopo aver accusato ricevuta della notifica di cui all'art. 11, il Ministero della sanita' dopo l'istruttoria preliminare di cui al comma 2, la sottopone alla commissione di cui all'art. 7. Il Ministero della sanita', in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformita' delle notifiche alle disposizioni del presente decreto, la accuratezza e la completezza delle informazioni fornite e valutando i rischi delle emissioni e le precauzioni raccomandate per un uso sicuro del prodotto. All'istruttoria preliminare di cui al comma 2 partecipano esperti tecnici designati dai Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste. Entro novanta giorni dal ricevimento della notifica, il Ministero della sanita', in conformita' del parere reso dalla commissione di cui all'art. 7 e valutate eventuali specifiche esigenze di prevenzione ambientale manifestate dal Ministero dell'ambiente:
tolto: a) o trasmette il fascicolo alla commissione delle Comunita' europee con parere favorevole, b)
tolto: o informa il notificante che l'emissione progettata non e' conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto e che quindi la notifica e' respinta e l'immissione sul mercato non puo' essere effettuata. Nel caso di cui al comma 4, lettera a), il fascicolo trasmesso alla commissione delle Comunita' europee comprende una sintesi della notifica, redatta secondo lo schema fissato dalla commissione stessa e una dichiarazione delle condizioni alle quali il Ministero della sanita' propone di consentire l'immissione sul mercato del prodotto. Il Ministero della sanita' nel caso in cui accolga la richiesta del notificante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, di non conformarsi ad alcuni requisiti previsti nell'allegato III B, ne informa la commissione delle Comunita' europee. Il Ministero della sanita' qualora riceva informazioni supplementari, come previsto dall'art. 11, comma 8, ne informa immediatamente la commissione delle Comunita' europee e gli altri Stati membri. Nel termine di novanta giorni non sono computati i periodi in cui il Ministero della sanita' e' in attesa delle informazioni supplementari richieste al notificante. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4 e 8 il provvedimento di assenso si intende rifiutato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;92~art12 · fonte del testo
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