Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 6 settembre 2003. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministero della sanita' puo' consentire l'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi solo se:
tolto: a) e' stato dato l'assenso ad una notifica ai sensi del titolo II ovvero e' stata gia' effettuata dall'autorita' competente un'analisi di rischio in base agli stessi elementi descritti nel titolo II;
tolto: b) i prodotti sono conformi alla normativa comunitaria che li riguarda;
tolto: c) i prodotti rispondono ai requisiti previsti dal presente titolo in ordine alla valutazione del rischio ambientale. Gli articoli da 11 a 17 non concernono i prodotti per i quali in base a disposizioni comunitarie e' prevista una specifica valutazione del rischio ambientale analoga a quella del presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;92~art10 · fonte del testo
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