Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Abrogato dal 16 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Abrogato dal 16 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 16 giugno 2001. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 21 e 22 e sempre che il fatto non costituisce piu' grave reato, chi, nell'esercizio delle operazioni di impiego confinato di m. g. m., previste nel presente decreto, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche e' punito con la pena dell'arresto sino a 3 anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;91~art23 · fonte del testo
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