Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Abrogato dal 16 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Abrogato dal 16 giugno 2001
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 16 giugno 2001. 330 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per limitare gli effetti dannosi alla salute umana ed all'ambiente nel caso di incidente che possa derivare dall'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati il prefetto competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in armonia con i programmi nazionali di soccorso ed i piani di cui al comma 1 dell'art. 4 della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225, ove esistenti, predispone il piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano di emergenza di cui al comma 1 e' predisposto dal prefetto avvalendosi della collaborazione del comitato di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sulla base delle informazioni tecniche contenute nelle notifiche fornite dal Ministero della sanita' e della relativa valutazione espressa dalla commissione interministeriale di cui all'art. 15. Il prefetto approva il piano e ne assicura l'attuazione. Il sindaco quale autorita' comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, assicura che la popolazione che puo' essere coinvolta in un incidente venga informata adeguatamente sulla base del piano di cui al comma 2, delle misure di emergenza e del corretto comportamento da adottare in caso di incidente. Le informazioni, che comunque devono essere accessibili al pubblico, sono ripetute con cadenza almeno annuale ed aggiornate, se non intervengono mutamenti significativi, con periodicita' triennale. Il prefetto invia copia del piano ai sindaci ed alle regioni interessate, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero della sanita', il quale ne informa la commissione di cui all'art. 15. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile assicura le opportune consultazioni e lo scambio di informazioni con le competenti autorita' degli Stati membri. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile assicura le consultazioni con le competenti autorita' degli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in un incidente, per la messa a punto e l'attuazione del piano di emergenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;91~art16 · fonte del testo
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