Art. 57 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 397 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le informazioni al Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 3000. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 7, 11, 17, 19, 20, 21, 30, 36, 44 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 15, 32, 34, 39, 42, 49 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000. Chiunque viola il divieto di movimento imposto a norma degli articoli 7, 10, 11, 44, comma 1, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Chiunque viola le prescrizioni in materia di operazioni di pulizia e disinfezione e per le procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria dettate dalle regioni e province autonome ai sensi dell' articolo 48 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. Chiunque non ottempera al divieto di cui all'articolo 52, comma 1 ovvero fa uso di vaccini anti;influenzali per scopi diversi dall'induzione dell'immunita' attiva negli animali delle specie sensibili senza l'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300 per ogni animale vaccinato. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. L'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto compatibili. I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni alle prescrizioni in materia di lotta contro le malattie animali e nelle relative emergenze sono introitate dalle Regioni e dalle Province autonome che le destinano al finanziamento dei Centri locali di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art57 · fonte del testo
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