Art. 27 — Deroga per il trasporto diretto di carcasse
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 34 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 22, possono autorizzare il trasporto diretto di carcasse, purche' effettuato ai fini della loro eliminazione, dandone comunicazione preventiva al Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art27 · fonte del testo
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