Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 259 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le somme indicate nel secondo comma dell'art. 17 e quelle di cui agli articoli 18 e 19, sono versate su un conto corrente postale intestato al Ministero dell'industria e del commercio - Ufficio restituzione beni asportati. Mensilmente il Ministero predetto provvede a far affluire l'importo dei suddetti versamenti al competente capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. Entro il limite delle somme versate dal Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per il tesoro dispone le assegnazioni occorrenti ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per le spese attinenti al reperimento e alla consegna dei beni di cui al presente decreto e a quelle per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 9. Su tale capitolo possono emettersi ordini di accreditamento a favore del direttore generale dell'Industria, quale funzionario delegato per il pagamento delle spese anzidette. Il Ministero dell'industria e del commercio, per le spese occorrenti al funzionamento delle missioni per le restituzioni operanti in Germania e in Austria, nonche' per l'attivita' generale di assistenza da svolgersi nel territorio dello Stato ai fini del recupero e della restituzione dei beni asportati, e' autorizzato a stipulare convenzioni con enti che collaborano all'opera di recupero, concordando compensi, se occorra, in misura forfetaria. Tali convenzioni devono essere approvate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con quello per il tesoro. I rendiconti relativi alle somme messe a disposizione del direttore generale dell'Industria sono compilati, presentati ed approvati secondo le norme della contabilita' generale dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;896~art21 · fonte del testo
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