Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando il bene e' stato provvisoriamente consegnato e la domanda non e' accolta, il Ministro per l'industria e il commercio ordina che esso sia restituito al Ministero e stabilisce il corrispettivo dovuto per l'uso del bene. La restituzione e' eseguita a spese dell'istante entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento che la ordina, se questo non stabilisce un termine superiore. La riscossione del corrispettivo dell'uso e' fatta per ingiunzione del Ministro per l'industria e il commercio, osservate le disposizioni della legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;896~art15 · fonte del testo
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