Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nel caso che concorrono piu' domande da parte di titolari di diritti sul bene, aventi efficacia per mancanza di domanda del detentore, e sorga questione sulla persona alla quale il bene stesso deve essere riconsegnato, la consegna e' sospesa sino a quando l'autorita' giudiziaria ordinaria non avra' deciso con sentenza esecutiva. In tal caso il Ministro per l'industria e per il commercio, sentita la Commissione, ordina che il bene rimanga depositato sino alla predetta sentenza, salvo che non ritenga di autorizzarne la consegna provvisoria, ovvero, nel caso di difficile o dispendiosa conservazione la vendita. L'istanza giudiziaria per la decisione della controversia sulla persona che ha diritto alla riconsegna deve essere proposta dalle parti che hanno chiesto la riconsegna stessa, entro trenta giorni da quello della comunicazione del provvedimento indicato nel comma precedente, sotto pena di decadenza della domanda di restituzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;896~art12 · fonte del testo
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