Art. 9 — Autorità competente
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1997 al 20 maggio 2003. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'autorita' incaricata della applicazione del presente decreto legislativo e' il Ministero del commercio con l'estero, che provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;89~art9 · fonte del testo
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