Nella prima parte del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole "azioni quotate" sono sostituite dalle parole "titoli quotati". Il punto 2) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito dal seguente: "2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo o, se precedente, non piu' tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori.". Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito dal seguente: "Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti nazionali, esteri o internazionali aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali nonche' dalle societa' estere, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Commissione tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.".

Testo vigente dal 14 febbraio 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;89~art2 · fonte del testo