La lettera a) dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituita dalla seguente: " a) puo' prescrivere alle societa' con titoli quotati in borsa, e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;".

Testo vigente dal 14 febbraio 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;89~art1 · fonte del testo