Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I creditori che hanno diritto di partecipare alla liquidazione del patrimonio di cui all'articolo precedente non possono concorrere sulle attivita' delle soppresse associazioni sindacali fasciste, se non dopo che siano stati soddisfatti i creditori delle associazioni stesse. Parimenti i creditori delle soppresse associazioni sindacali fasciste non possono partecipare alla liquidazione del patrimonio predetto, se non dopo che siano stati soddisfatti coloro che abbiano crediti sul patrimonio stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;878~art2 · fonte del testo
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