Provvedimento abrogato dalla l. 28 febbraio 1953, n. 86.
Abrogato dal 28 marzo 1953
Provvedimento abrogato dalla l. 28 febbraio 1953, n. 86.
Abrogato dal 28 marzo 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1948 al 28 marzo 1953. 68 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'assegno integrativo dell'indennita' temporanea per tubercolosi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e' fissato per ogni giorno di corresponsione dell'indennita' stessa nella misura di L. 200 per avente diritto. L'assegno dovuto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, agli assicurati non aventi a carico persone di famiglia, e' fissato nella misura di L. 50 giornaliere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1953, N. 86
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;866~art5 · fonte del testo
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