Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La concessione delle indennita', a titolo di assistenza post-sanatoriale, e' prolungata in ogni caso per un periodo di novanta giorni in aggiunta a quello di centottanta giorni, stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318. Tale indennita' e' aumentata a lire cinquecento giornaliere per i primi novanta giorni, a lire quattrocento giornaliere per i successivi novanta giorni e a lire trecento giornaliere per gli ultimi novanta giorni. Per la indennita' in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare sara' rispettivamente di lire cinquecento, di lire quattrocento e di lire trecento al giorno, a seconda che la indennita' si trovi nei primi novanta giorni di godimento, nei successivi o in quelli rimanenti. L'indennita' post-sanatoriale a favore degli infermi che non siano capi-famiglia, e' stabilita nella misura di lire trecento giornaliere, ed e' corrisposta per centottanta giornate a decorrere dalla data di dimissione dal luogo di cura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;865~art1 · fonte del testo