Art. 6 — Disposizioni finali
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono fatte salve le norme comunitarie nonche' le disposizioni contenute in accordi o trattati internazionali applicabili in Italia. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, con proprio decreto, provvede ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni applicative del medesimo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;86~art6 · fonte del testo
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