Il terzo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, modificato dall'art. 17 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'art. 18 e 18- ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento:
- a)((di valori mobilari emessi o garantiti dallo Stato)) o da uno Stato membro delle Comunita' europee;
- b)di valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee;
- c)dei titoli, diversi dalle azioni e dagli altri valori mobiliari ad esse assimilabili o che diano diritto all'acquisto di azioni o valori assimilabili, emessi da aziende e istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.".
Testo vigente dal 20 novembre 1992
