Il terzo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, modificato dall'art. 17 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'art. 18 e 18- ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento:

  • a)((di valori mobilari emessi o garantiti dallo Stato)) o da uno Stato membro delle Comunita' europee;
  • b)di valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee;
  • c)dei titoli, diversi dalle azioni e dagli altri valori mobiliari ad esse assimilabili o che diano diritto all'acquisto di azioni o valori assimilabili, emessi da aziende e istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.".

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1992 al 20 novembre 1992. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

a) di valori tolto: mobiliari emessi e aggiunto: mobilari emessi o garantiti dallo Stato tolto: italiano o da uno Stato membro delle Comunita' europee;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;85~art4 · fonte del testo