Art. 5 — A s s e m b l e a
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 996 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'assemblea ordinaria della SICAV e' regolarmente costituita e puo' validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV e' regolarmente costituita e puo' validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza. L'avviso di cui all'art. 2366, comma 2, del codice civile dovra' essere pubblicato anche sui quotidiani di cui all'art. 2, comma 3, lettera i), ma il termine di cui ai citato art. 2366, comma 2, e' fissato in trenta giorni prima di quello stabilito per l'adunanza assembleare. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere omologate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436 del codice civile, se non abbiano ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalita' di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) della Banca d'Italia. La delibera e' inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito di cui all'art. 2436 del codice civile deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'art. 2376 del codice civile. I soggetti che partecipano al capitale della SICAV, con azioni nominative in numero non inferiore a 20.000 devono darne comunicazione scritta alla SICAV ed alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il predetto limite. La comunicazione deve essere corredata di un protocollo d'autonomia. Ogni ulteriore variazione deve essere comunicata con le modalita' e nei termini di cui al presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 10 e 11, della legge 4 giugno 1985, n. 281. La disposizione di cui all'art. 9, comma 5, legge 4 giugno 1985, n. 281, si applica anche con riferimento all'omesso invio del protocollo di autonomia. La documentazione di cui al presente comma deve essere redatta con le modalita' prescritte dagli articoli 4, comma 2 e 9, commi 6 e 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Delle comunicazioni ricevute la Banca d'Italia da' notizia immediata alla CONSOB. Nelle assemblee dei soci l'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni nominative previsto dall'art. 4, comma 3, e' consentito ai titolari delle azioni medesime acquistate entro la data del 31 dicembre immediatamente precedente, fermo restando quanto previsto al comma 6. Le azioni nominative emesse o trasferite successivamente alla data del 31 dicembre anche in capo a soci gia' in possesso alla predetta data di azioni della medesima categoria, ai fini dell'attribuzione del diritto di voto sono considerate, nelle assemblee successive alla predetta data tenute nello stesso anno solare, come azioni al portatore. Ai fini di cui al comma 7, la SICAV cura l'aggiornamento, nel libro dei soci di cui all'art. 2421, comma 1, n. 1, del codice civile, del numero dei voti a disposizione di ciascun titolare di azioni nominative. L'esercizio del diritto di voto e' consentito a ciascun socio nei limiti delle risultanze contenute nel predetto libro dei soci. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 6, ricevute entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, la SICAV rileva la posizione di maggioranza relativa e ne informa prontamente il soggetto al quale la partecipazione e' riconducibile ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 4 giugno 1985, n. 281, il quale provvede ad inviare entro 10 giorni dalla ricezione dell'informativa alla Banca d'Italia e alla SICAV un documento attestante la composizione del gruppo di appartenenza redatto in conformita' dei provvedimenti emanati con le modalita' di cui all'art. 9, comma 6 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. In assenza di una posizione di maggioranza relativa la SICAV pro- cede nei confronti di ciascuno dei soggetti che possiedono, in egual misura, il numero piu' elevato di azioni nominative e la Banca d'Italia invia immediatamente copia della documentazione ricevuta alla CONSOB. Ai fini del presente decreto il gruppo e' determinato ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. In caso di omesso invio della documentazione di cui al comma 9 non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della delibera e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della SICAV e puo' essere proposta dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non puo' essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, la SICAV procede all'individuazione di nuove posizioni rilevanti ai sensi dello stesso comma 9. Qualora il termine indicato nel comma 9, venga a scadere successivamente all'adunanza dell'assemblea, i diritti di voto relativi alle azioni possedute dai soggetti di cui al comma 9 possono essere esercitati. Tuttavia, se senza i voti cosi' espressi non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza, le deliberazioni prese restano inefficaci qualora gli obblighi indicati nel comma 9 non siano neppure successivamente adempiuti nel rispetto dei termini prescritti. Qualora in assemblea risulta che la maggioranza dei voti esercitati e' riconducibile ad un soggetto diverso da quello destinatario della comunicazione prevista dal comma 9, la delibera e' inefficace se non risultano adempiuti nei dieci giorni successivi gli obblighi indicati nel comma 9 da parte di tale soggetto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;84~art5 · fonte del testo
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