Art. 3 — Capitale della SICAV
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il capitale della SICAV e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b). Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura indicata all'art. 1, comma 2, lettera b), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' e' messa in liquidazione secondo le previsioni statutarie di cui all'art. 2, comma 3, lettera m), e nell'osservanza di quanto disposto all'art. 11. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV ai sensi dell'art. 12.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;84~art3 · fonte del testo
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