Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, con le integrazioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 dei presente decreto, sono estese al personale straordinario dei Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia o degli enti da questi dipendenti, il quale possa essere destinato in temporaneo servizio presso altre Amministrazioni dello Stato. In caso di mancata assegnazione ad altre Amministrazioni o di rifiuto di assumere servizio, detto personale straordinario e' licenziato dal giorno di scadenza del congedo coloniale. Qualora il comando di detto personale presso altre Amministrazioni, per causa di forza maggiore, decorra da data posteriore alla scadenza del congedo coloniale di cui esso puo' fruire nel territorio metropolitano, nessuno assegno e' dovuto al personale medesimo per il periodo intercorrente fra la scadenza del congedo e la data del comando stesso.

Testo vigente dal 7 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;839~art3 · fonte del testo