Il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e' quello stabilito per il personale con sede di servizio nel territorio metropolitano e va attribuito nella misura fissata per la sede cui il personale e' destinato o comandato in servizio.

Testo vigente dal 7 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;839~art2 · fonte del testo