Sono considerate valide ai fini dei licenziamenti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, anche le proposte formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335, dalle Commissioni locali costituite presso gli uffici periferici delle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, purche' tali Commissioni siano state composte nei modi previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335.

Testo vigente dal 7 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;837~art1 · fonte del testo