Per i dipendenti civili non di ruolo, compresi quelli salariati, indicati nell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, e riassunti posteriormente alla data del decreto medesimo, ma anteriormente a quella del presente decreto, il servizio prestato prima del licenziamento ed il periodo intercorso tra la data di questo e la scadenza del termine stabilito nel contratto d'impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina si cumulano, ad ogni effetto, con il servizio prestato dopo la riassunzione. Il servizio complessivo computato ai sensi del comma precedente e' considerato come prestato senza soluzione di continuita'. L'indennita' di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, gia' corrisposti al predetto personale saranno computati nella liquidazione del trattamento di quiescenza o di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego o di lavoro.
Testo vigente dal 9 giugno 1948
