L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo, 1946, n. 503, e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1948 le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate a concedere ai rispettivi tesorieri, che non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, un compenso annuale, su loro richiesta, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi. Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi anche ai tesorieri che siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424, 12 ottobre 1945, n. 689, e dei provvedimenti successivi emanati a favore degli agenti della riscossione in dipendenza dei maggiori oneri di gestione".

Testo vigente dal 7 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;832~art1 · fonte del testo