Gli organici dei comuni di Marina di Gioiosa Ionica e di Gioiosa Ionica, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Al personale gia' in servizio presso il comune di Gioiosa Ionica, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo. Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Gioiosa Ionica.

Testo vigente dal 7 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;831~art2 · fonte del testo