Art. 2
Gli organici del comune di Castel di Tora e del costituito comune di Colle di Tora, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Al personale gia' in servizio presso il comune di Castel di Tora, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Testo vigente dal 14 aprile 1948
