L'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Scritture contabili). - 1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalita', la societa' di gestione deve redigere:

  • a)il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere an- notate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
  • b)entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;
  • c)entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio;
  • d)con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote e comunque ad ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. 2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della societa' di gestione. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera d) e' messo a disposizione entro tre giorni. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo comune e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento. 3. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale".

Testo vigente dal 14 febbraio 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;83~art6 · fonte del testo