Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunita' europea (OICVM)
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83
- Aggiornato al
- 14 febbraio 1992
- Articoli
- 13
Titolo I — Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionaleartt. 1-13
- Art. 1Prima dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' inserita la seguente…
- Art. 2L'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 2…
- Art. 3Dopo l'art. 2 della legge 28 marzo 1983, n. 77, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis…
- Art. 4L'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 3…
- Art. 5L'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Gestione…
- Art. 6L'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Scritture…
- Art. 7L'art. 6 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Revisione…
- Art. 8L'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 7…
- Art. 9Dopo l'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis…
- Art. 10L'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Decadenza…
- Art. 11L'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 9…
- Art. 12L'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 10…
- Art. 13Dopo l'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' inserita la seguente intitolazione…
