[1]La presente convenzione suppletiva, redatta in tre esemplari, fa parte integrante di quella del 28 febbraio 1945, la quale, salvo le particolari modificazioni all'art. 4, rimane per tutt'altro in vigore ed e' esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

[2]Roma, addi' 26 marzo 1948 Il Ministro per le finanze PELLA Il Commissario straordinario dell'A.C.I. FILIPPO CARACCIOLO

Testo vigente dal 6 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;827~art3 · fonte del testo