[1]Convenzione suppletiva con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse unificate di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi e della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone.
[2]Il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro per le finanze, dott. Giuseppe Pella e l'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, rappresentato dal commissario straordinario principe Filippo Caracciolo, vista la convenzione approvata, con la legge 30 novembre 1939, n. 1873, modificata dalle convenzioni suppletive del 30 aprile 1941 approvata con legge 4 luglio 1941, n. 694, e del 28 febbraio 1945, approvata con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, a parziale modifica dell'art. 4 della convenzione 28 febbraio 1945, stabiliscono quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Per il periodo dal 1 dicembre 1947 e fino alla scadenza della convenzione stipulata il 10 marzo 1939 ed approvata con legge 30 novembre 1939, n. 1873, modificata con convenzione suppletiva del 30 aprile 1941 approvata con legge 4 luglio 1941, n. 694 e del 28 febbraio 1945 approvata con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, l'aggio di riscossione di cui all'art. 4 della convenzione 28 febbraio 1945 da corrispondere all'A.C.I. a titolo di compenso sull'ammontare delle tasse introitate e' stabilito nella seguente misura: sulle riscossioni annue fino a L. 900.000.000, aggio 8%; sulle riscossioni annue da L. 900.000.000 a lire 1.400.000.000, aggio 6%; sulle riscossioni annue superiori a L. 1.400.000.000, aggio 4%. Tale compenso e' comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.
Testo vigente dal 6 luglio 1948
