Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato a eseguire i compiti specificati nel mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:

  • a)conservare la dichiarazione UE di conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni da quanto e' stato conferito il mandato, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle autorita' di vigilanza dei mercati degli Stati membri;
  • b)fornire al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto alle disposizioni di cui all'articolo 3;
  • c)cooperare con il Ministero dello sviluppo economico e le autorita' di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili i prodotti che rientrano nel loro mandato. L'ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 6 e l'elaborazione della documentazione tecnica di cui al medesimo articolo non possono rientrare nel mandato del rappresentante autorizzato.

Testo vigente dal 1 luglio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82~art7 · fonte del testo