Requisiti di accessibilita' I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni I e, salvo i terminali self-service, II dell'allegato I. I servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni III e IV dell'allegato I. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilita' di cui al comma 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'Autorita' politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, definisce apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilita' dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa consultazione delle stesse. La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di accessibilita' previsti dalla sezione V dell'allegato I.

Testo vigente dal 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82~art3 · fonte del testo