Non conformita' formale Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformita' contestata, ove accerti che:

  • a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14 del presente decreto;
  • b)il marchio CE non e' stato apposto;
  • c)la dichiarazione UE di conformita' non e' stata compilata;
  • d)la dichiarazione UE di conformita' non e' stata compilata correttamente;
  • e)la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
  • f)le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete;
  • g)qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non e' rispettato. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformita' permane, l'autorita' di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.

Testo vigente dal 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82~art20 · fonte del testo