Non conformita' formale Fatto salvo l'articolo 15, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:

  • a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 13 del presente decreto;
  • b)la marcatura CE non e' stata apposta;
  • c)la dichiarazione di conformita' UE non e' stata compilata o non accompagna il materiale elettrico;
  • d)non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
  • e)la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
  • f)le informazioni di cui all'articolo 3, comma 6, o all'articolo 5, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
  • g)non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 3 o all'articolo 5. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86~art18 · fonte del testo